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Perchè preferire l'impianto di riscaldamento centralizzato |
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Scritto da Marco Sabatano
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Lunedì 30 Novembre 2009 15:42 |
Perchè preferire l'impianto centralizzato di riscaldamento Sempre più spesso capita di dover discutere in assemblea condominiale in merito alla richiesta di un condomino di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Tale distacco comporta inevitabilmente un maggior peso per gli altri condomini, che dovranno farsi carico di una quota pro-capite maggiore a fronte di una diminuzione dei consumi minima. Al di là della convenienza economica di una tale operazione è da segnalare che se molti condomini decidono per il distacco, il condominio potrebbe addirittura ipotizzare la dismissione dell'impianto centralizzato con notevole aggravio di spese e consumi e, di conseguenza, un aumento dell'inquinamento. L'ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) in collaborazione con il WWF Campania ha avviato una campagna di sensibilizzazione volta a far conoscere quali sono i vantaggi nel preferire l'impianto centralizzato di riscaldamento. A tale scopo ha stilato un eco-decalogo prelevabile dal sito del Comune di Napoli. |
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Le spese sostenute dal condomino |
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Scritto da Marco Sabatano
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Domenica 22 Novembre 2009 16:16 |
Il codice civile attribuisce all'amministratore di condominio il compito di far eseguire tutti i lavori che si dovessero rendere necessari per la conservazione del bene comune. Ed è solo ad egli che tale compito spetta. In un solo caso può essere ammesso l'intervento di uno dei partecipanti al condominio, e cioè quando si ravvisi la necessità di lavori urgenti, la cui non esecuzione possa costituire pericolo immediato per i condomini o per i terzi. In effetti due articoli del codice civile trattano questo argomento. L'art. 1110 c.c. che sancisce: <<Il partecipante che in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso.>> e l'art. 1134 c.c. che così recita: <<Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.>>. A prima vista i due articoli sembrano in contraddizione fra loro, tuttavia occorre precisare che l'art. 1110 fa capo alla comunione mentre l'art. 1134 si riferisce al condominio negli edifici. Ed è in questa differenza che si statuisce un principio di non ingerenza da parte dei condomini nell'attività dell'amministratore. Se il dovere dei condomini è quello di dare sollecitamente notizia all'amministratore di qualsiasi danno proveniente dalla cosa comune e di notificare qualsiasi necessità di riparazione alla cosa affinchè vi si possa provvedere, è altrettanto doveroso per ogni condomino non entrare nel merito dell'esecuzione dei lavori anche se urgenti, perchè questo è compito dell'amministratore. Il condomino che esegue di sua iniziativa un lavoro, esautora l'amministratore del potere conferitogli dalla legge stessa, quello di usare cioè sul condominio il controllo dei lavori e delle relative spese. Inoltre, se le spese obbligatorie devono essere sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale alla propria quota parte di valore millesimale e corrisposte anticipatamente all'amministratore, da questa considerazione discende la necessità di conoscere l'entità dei lavori e delle opere necessarie alla manutenzione della cosa comune per poterle consentire. Se l'amministratore non conosce il lavoro nella sua entità e nella sua importanza, non può neanche ascrivere a ragion veduta l'importo delle fatture nel rendiconto di cui è responsabile. Fra le attribuzioni dell'amministratore che l'art. 1130 c.c. elenca vi è il dovere di <<sostenere le spese>>. Ciò vuol dire che i condomini, anticipando la quota di bilancio di previsione, permettono all'amministratore di provvedere alle spese necessarie. D'altro canto un lavoro eseguito da parte di un condomino, dovrebbe comportare un urgenza tale da non consentire di procrastinare l'esecuzione e tanto da non poterne neanche dare avviso all'amministratore a mezzo telefono o telegramma. Ed è proprio considerando la presumibile impossibilità di non poter avvertire chi è preposto all'esecuzione e al controllo dei lavori, che il legislatore, con l'art. 1134 c.c., pone la condizione che la spesa per qualsiasi lavoro eseguito dai condomini costituisce arbitrarietà, di conseguenza la spesa non deve venire loro rimborsata. |
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Spese e contributi nel condominio |
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Scritto da Marco Sabatano
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Lunedì 16 Novembre 2009 09:18 |
Così come dettato dall'art. 1130 c.c. all'amministratore di condominio compete la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni. E' a carico dell'amministratore l'onere della prova dell'avvenuta effettuazione delle suddette spese, ed è appunto per tale motivo che egli dovrà predisporre un apposito bilancio consuntivo (rendiconto), contenente tanto la descrizione dettagliata delle somme incassate quanto la specifica delle spese effettuate. Il rendiconto, inoltre, dovrà anche indicare, per ogni categoria di spese, la quota addebitata ad ogni condomino con a fianco la relativa aliquota millesimale a lui attribuita. Se il rendiconto è redatto rispettando queste regole spetterà a colui che vorrà impugnare il rendiconto provarne l'inesattezza. In caso di morosità di uno dei condomini, l'amministratore può (attraverso l'assistenza di un legale) chiedere al giudice l'emanazione di un decreto ingiuntivo anche senza la previa autorizzazione dell'assemblea dei condomini. Tale richiesta può essere effettuata anche sulla base del preventivo di spesa approvato dall'assemblea ma solo fino a quando l'esercizio al quale si riferiscono le spese non sia terminato; in caso contrario, la richiesta di decreto ingiuntivo dovrà basarsi sul consuntivo approvato. Nel caso in cui sia presente un contratto di locazione, l'amministratore non potrà richiedere direttamente al conduttore il pagamento dei contributi, neppure per i servizi sui quali il potere deliberativo spetta al conduttore. Pertanto, l'amministratore dovrà riscuotere il contributo dal locatore condomino, il quale poi si potrà rivalere nei confronti del conduttore. Lo stesso nel caso di mandato, infatti il condomino mandante non potrà eccepire (per paralizzare l'azione del condominio nei suoi confronti) di aver dato mandato di pagare le spese comuni a un terzo soggetto che non ha adempiuto ai suoi obblighi. |
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