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L'art. 1129 al primo comma così recita: <<Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.>> Ad una lettura generica dell'articolo può sembrare una facoltà quella di nominare un amministratore, tuttavia la pratica rende necessaria la figura dell'amministratore per espletare tutte quelle incombenze di natura fiscale e/o giuridica. Pertanto in presenza di almeno 5 condomini, non sarà tanto anomalo che anche uno solo dei suddetti pretenda la presenza di un amministratore, perciò è opinione comune che nei condomini con almeno 5 condomini sia "obbligatoria" la nomina di un amministratore. E tale obbligatorietà prescinde sia dall'approvazione del regolamento di condominio che dalla presenza delle tabelle millesimali. In tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza n° 1836 del 16 giugno 1971.
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