Lunedì, 21 Mag 2012

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Quali regole deve rispettare l'amministratore nel rendere il conto della sua gestione?

L'art. 1130 c.c. al secondo comma sancisce l'obbligo per l'amministratore di rendere il conto della sua gestione, tuttavia non prescrive una precisa procedura in merito per cui si ritiene che egli debba redigere il rendiconto in base agli artt. 263 e 264 c.p.c. i quali prescrivono le modalità ed i requisiti dei rendiconti in generale, quindi con i documenti giustificativi delle singole poste (le cosiddette pezze d'appoggio).
La maggioranza degli amministratori (soprattutto i commercialisti) utilizza il sistema del bilancio a sezioni contrapposte (Stato Patrimoniale/Conto Economico) tuttavia lo scrivente è convinto che un tale bilancio sia poco chiaro agli occhi del condomino che non è pratico di contabilità e ritiene, pertanto, che debba essere redatto in una forma più semplice e chiara possibile senza seguire quelle che sono le regole prescritte in tema di bilancio delle società. Del resto non c'è un obbligatorietà nel seguire le suddette regole (v. Cass. 20 Aprile 1994 n° 3747) essendo sufficiente che la contabilità sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione.

 

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