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Più facile modificare le tabelle millesimali PDF Stampa E-mail
Scritto da Marco Sabatano   
Mercoledì 25 Agosto 2010 15:59
Importante svolta nella giurisprudenza della Cassazione riguardo alla modifica delle tabelle millesimali nel condominio.
Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010, le sezioni unite della Cassazione hanno ribaltato una prassi che da decenni era confermata dalla stessa giurisprudenza della Cassazione.
Infatti la modifica delle tabelle millesimali ha, da sempre, richiesto l'unanimità dei consensi, con conseguente impossibilità di cambiamento, visto che quel cambiamento sicuramente avrebbe danneggiato almeno uno dei condomini.
Da oggi, stando alla recentissima sentenza, sarà possibile modificare le tabelle millesimali a maggioranza e non più all'unanimità.
Un punto a favore di tutti quei condomini stufi di dover subire ingiustamente il pagamento delle spese anche per quelli che nel tempo hanno modificato la propria unità abitativa.
 
Annullato il decreto del 23 luglio 2009 PDF Stampa E-mail
Scritto da Marco Sabatano   
Venerdì 02 Aprile 2010 18:44

E' di ieri la pronuncia del TAR a favore del ricorso presentato dalla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) per l'annullamento del decreto 23 luglio 2009 avente come oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".

Mi sembra non si possa fare a meno di sottolineare il seguente brano tratto dalla sentenza:

<<...Ma ciò che al Collegio preme sottolineare è che dall'esame complessivo delle censure dedotte e della documentazione depositata risulta con palese evidenza l'illegittimità sotto tutti profili del decreto impugnato.
Ed invero l'ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello. Per effetto del decreto impugnato a detto sistema, niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente, ora se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli.
In sostanza si mantiene in piedi un sistema, della cui efficacia si dubita, ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell'ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli, e ad esso se ne sovrappone un altro, che introduce un'ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo, senza che sia neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi.
Ma ciò che colpisce, nell'esame dell'intera vicenda, è che con palese sviamento di potere l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
La nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie. La riprova è nel fatto che il precedente decreto ministeriale 26 ottobre 2005, a fronte delle reazioni dell'opinione pubblica, non è stato mai attuato e neppure abrogato, sicchè attualmente convivono due provvedimenti di identico contenuto.
>>

Scarica il testo completo della sentenza

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Aprile 2010 19:15
 
Adeguamento impianto ascensore PDF Stampa E-mail
Scritto da Marco Sabatano   

Nuovi adeguamenti in vista per gli impianti ascensore.
Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 23 Luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 189 del 17 Agosto 2009, ha decretato nuove misure di sicurezza da adottare per gli impianti ascensoristici installati antecedentemente alla direttiva 95/16/CE.
Le misure adottate nel decreto nascono dalla necessità di mettere in sicurezza "il mezzo di trasporto più utilizzato nel nostro paese".
In base al decreto si avranno dai 2 ai 5 anni di tempo (in base all'età dell'impianto) per far effettuare una verifica straordinaria dall'ente che ha in affidamento l'ascensore. Tutti gli interventi di adeguamento prescritti dall'ente dovranno poi essere realizzati nel termine massimo di 5 anni per quelli relativi alla tabella A del suddetto decreto ed entro 10 anni per quelli relativi alla tabella B. Infine al decreto è allegata anche una tabella C dove sono indicati tutti quegli interventi che possono essere effettuati "in occasione di interventi di modernizzazione successivi".

Scarica il decreto