|
E' di ieri la pronuncia del TAR a favore del ricorso presentato dalla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) per l'annullamento del decreto 23 luglio 2009 avente come oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
Mi sembra non si possa fare a meno di sottolineare il seguente brano tratto dalla sentenza:
<<...Ma ciò che al Collegio preme sottolineare è che dall'esame complessivo delle censure dedotte e della documentazione depositata risulta con palese evidenza l'illegittimità sotto tutti profili del decreto impugnato. Ed invero l'ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello. Per effetto del decreto impugnato a detto sistema, niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente, ora se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli. In sostanza si mantiene in piedi un sistema, della cui efficacia si dubita, ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell'ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli, e ad esso se ne sovrappone un altro, che introduce un'ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo, senza che sia neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi. Ma ciò che colpisce, nell'esame dell'intera vicenda, è che con palese sviamento di potere l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto". La nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie. La riprova è nel fatto che il precedente decreto ministeriale 26 ottobre 2005, a fronte delle reazioni dell'opinione pubblica, non è stato mai attuato e neppure abrogato, sicchè attualmente convivono due provvedimenti di identico contenuto.>>
Scarica il testo completo della sentenza
|